La Tasi rappresenta il tributo comunale che si paga sugli immobili per il servizio indivisibile.
Secondo la Legge di Stabilità del 2016 la quota riguardante la Tasi dovuta dall’affittuario ha subito una modifica, infatti dal primo gennaio dello stesso anno, se l’immobile è dato in affitto da un locatore che la destina ad abitazione principale, tale quota sarà interamente a carico del proprietario del suddetto appartamento.
Nel caso contrario, la somma che deve versare l’inquilino può oscillare tra il 10% e il 30% a seconda della percentuale che è stata decisa dal Comune nel regolamento dell’anno 2018.
Vediamo, allora, come funziona per quanto riguarda il calcolo ed il pagamento della Tasi affitto 2018 con la nuova normativa.
Inquilini non residenti: come funziona per loro
- Se la proprietà affittato non è destinato ad essere l’abitazione principale, e quindi non gli spetta l’agevolazione TASI per gli affittuari, oppure se è un negozio o un ufficio ad essere in affitto, la TASI è a carico sia del proprietario che dall’affittuario, ovviamente, con quote percentuali diverse.
- TASI per l’affittuario non residente: la cifra TASI, che spetta a chi affitta un appartamento non adibito ad essere abitazione principale, può variare fra il 10% e il 30% della somma complessiva dovuta per i servizi indivisibili, nella quantità che è stata stabilita dal Comune.
- Il titolare o il proprietario del diritto che loca, invece, una proprietà non destinata ad abitazione principale, è obbligato a pagare la differenza.
Per esempio, nel Comune di Roma, la percentuale TASI sugli affitti è del 20%, quindi, l’inquilino versa una TASI pari al 20% mentre il restante 80% è a carico del proprietario. Di conseguenza, inquilino e proprietario sono entrambi chiamati entrambi a pagare la TASI ma in percentuale diversa ed in maniera autonoma.
Se l’inquilino è residente: ecco le informazioni
La normativa TASI Affitti, come già detto, è cambiata con la Legge di Stabilità del 2016 che ha introdotto un’agevolazione fiscale per quegli inquilini che locano un immobile destinandolo ad abitazione principale.
Nel caso in cui, quindi, l’appartamento affittato venga adibito ad abitazione principale dall’affittuario, la percentuale TASI che troverà a suo carico, non è più obbligatoria ma rimane a carico del proprietario che paga una percentuale dal 90% al 70% a seconda della tassa deliberata dal comune in si trova l’immobile.
Come funziona per l’abitazione principale?
Se l’unità immobiliare non è di lusso, e sono quindi escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A9, A8 e A1, è abitata da una persona diversa dal proprietario dell’immobile, la TASI è a carico del proprietario con una percentuale che è stabilita dal regolamento del 2018, sempre che l’aliquota sia pari a zero.
Come si paga l’aliquota?
Se l’inquilino non è residente per il calcolo della TASI, basta calcolare la base imponibile a cui va applicata la rispettiva aliquota TASI che è stata stabilita dal Comune.
Per conoscere la quota che gli spetta l’affittuario deve considerare la posizione del locatore perché il calcolo deve essere fatto sempre sotto questo aspetto, anche se è l’inquilino a farlo. Quindi, se il proprietario dell’immobile in affitto, deve pagare la Tasi sulla seconda casa o come uso ufficio si deve usare l’aliquota TASI relativa ad “Altri Immobili”.
Sia il proprietario che l’inquilino sono responsabili per il pagamento della rispettiva quota, quindi, non è possibile che la TASI non pagata dal proprietario possa ricadere sull’inquilino, e viceversa.
La situazione è differente se gli inquilini sono più di uno, infatti, tra questi soggetti vi è responsabilità TASI in solido, cioè se uno degli affittuari non paga, il Comune può chiedere il versamento della quota TASI ad uno o a tutti gli affittuari dell’immobile, diverso è il caso di ritardato pagamento.
Il versamento della TASI si può effettuare attraverso il modello F24 con codice tributo TASI 3961 per altri immobili, o con il bollettino postale TASI.
Ci sono casi in cui è prevista l’esenzione
Le unità immobiliari che rientrano nell’esenzione tasi sono:
- Le proprietà che appartengono a cooperative edilizie con proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale e rispettive pertinenze per i soci assegnatari;
- I fabbricati appartenenti a civile abitazione adibiti ad alloggi sociali;
- La casa coniugale che è stata assegnata ad uno di due coniugi, dopo una separazione legale, un annullamento, lo scioglimento o la cessazione del matrimonio;
- Un unico immobile iscritto al catasto come unica unità immobiliare in possesso, e non in affitto, del personale di Forze armate, della polizia, dei militari, dei vigili del fuoco ai quali non è richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- L’unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo da A9 a A1, in possesso di cittadini italiani che non siano residenti in Italia, purché siano iscritti all’AIRE e risultino titolari di pensioni nei relativi paesi di residenza, a titolo di usufrutto o di proprietà in Italia, con la condizione che non sia locata o concessa in comodato d’uso;
- L’unità immobiliare ad uso abitativo in possesso di disabili o anziani che risiedono in un ricovero sanitario, a patto che l’abitazione non sia in affitto.