Il peso economico di un mutuo casa può essere ridotto grazie ad una serie di agevolazioni fiscali.
È particolarmente importante ricordarlo in questo periodo dell’anno, dato che è quasi tempo di denuncia dei redditi.
In particolare, le detrazioni fiscali sul mutuo riguardano l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di un immobile, purchè questo sia adibito ad abitazione principale dal mutuatario e/o da un suo familiare.
Lo sconto fiscale sul mutuo cambia a seconda della finalità per la quale è stato richiesto.
La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Quali i benefici ammessi e per quale tipo di spesa
Chiunque abbia ottenuto un mutuo bancario per l’acquisto di un immobile, adibito ad abitazione principale, ha l’opportunità di beneficiare di detrazioni del 19% sugli interessi passivi (maturati durante l’anno) e gli oneri accessori relativi all’acquisto, per una quota massima di 4.000 Euro, equivalenti ad un rimborso ottenibile di 760 Euro annui. Tuttavia, è necessario specificare quale genere di oneri consente di avere tali detrazioni.
Tra questi troviamo, innanzitutto, gli onorari del notaio riguardanti la stipula del mutuo e dell’atto di acquisto dell’immobile; poi le spese relative alla perizia tecnica e all’avvio della pratica da parte dell’istituto finanziario erogatore del prestito; poi ancora le imposte di registro, ipotecarie e catastali; oneri fiscali vari, quali quelli connessi alla stipula o alla cancellazione di un’ipoteca sull’immobile; infine vi sono anche le commissioni pagate alla banca per l’attività di intermediazione.
Requisiti richiesti per beneficiare delle detrazioni fiscali
Per poter detrarre le spese di un mutuo e gli oneri di cui abbiamo parlato in precedenza, esistono tuttavia dei requisiti specifici da rispettare e che riguardano il finanziamento stesso e colui che lo ha richiesto. Infatti, il mutuo deve essere stato sottoscritto nei 12 mesi antecedenti l’acquisto dell’immobile o successivi ad esso. Sempre entro un anno da tale acquisto, la casa deve essere adibita poi ad abitazione principale.
Il soggetto che ha stipulato il finanziamento deve essere il proprietario dell’immobile e non il suo usufruttuario e naturalmente l’istituto che effettua il prestito deve essere ubicato sul territorio italiano o dell’Unione Europea.
Casi specifici (che comunque usufruiscono di tali benefici) riguardano poi le abitazioni soggette a lavori di ristrutturazione o quegli acquirenti proprietari che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro o in strutture particolari.
Situazione assai peculiare è quella relativa ai mutui sottoscritti per l’acquisto di una seconda casa. Infatti, per quelli stipulati dal 1° Gennaio 1993 in poi non sono ammesse detrazioni fiscali per questo genere di finanziamento.
Per quelli antecedenti questa data, invece, è possibile usufruire della tradizionale detrazione del 19%, ma per l’importo massimo di circa 2.096 Euro annui e sempre che l’abitazione sia diventata quella principale entro l’8 Dicembre del 1993.
Detrazioni degli interessi in casi particolari
Per ciò che concerne invece quei finanziamenti bancari destinati alla costruzione o ristrutturazione di un immobile, anche in questo caso è possibile usufruire dei benefici fiscali inerenti gli interessi passivi e maturati sui contratti di mutuo stipulati dal 1998 in poi. La quota spettante è sempre del 19%, ma con una quota massima di circa 2.582 Euro annui.
Nell’ipotesi in cui il contratto del mutuo sia cointestato tra i coniugi, colui che usufruisce dei benefici fiscali è la persona che possiede almeno una quota di proprietà dell’abitazione.
Nel caso i soggetti fossero ambedue proprietari, allora le detrazioni andranno suddivise tra loro. Infine, se i coniugi sono cointestatari del mutuo, ma uno sia fiscalmente a carico dell’altro, colui che beneficerà dell’intera detrazione sarà quello che effettua la dichiarazione annuale dei redditi e che ha a carico il partner.
Documentazione necessaria per accedere alle detrazioni fiscali mutuo casa
Come scritto in precedenza, le agevolazioni saranno calcolate sugli interessi passivi e sugli oneri accessori.
Per interessi passivi, s’intendono gli interessi applicati dall’istituto di credito che eroga il mutuo come forma di compenso per aver accettato l’erogazione di quanto necessario ad acquistare l’immobile.
La cifra si individua cercandola sul documento del piano di ammortamento di cui si riceve copia alla stipula del contratto di mutuo. Non solo: questi interessi, suddivisi in quote, sono riportati anche sulle quietanze che si ricevono ogni qualvolta viene pagata la rata del finanziamento per la casa.
Per quanto concerne, invece, gli oneri accessori, questi comprendono le spese notarili, le imposte catastali, di registro e ipotecarie, ed eventuali spese sostenute per il giudice tutelare, in caso di procedure concorsuali riscontrate all’atto dell’acquisto. Non basta, perché tra gli oneri accessori troviamo anche le spese di istruttoria della pratica, la perizia tecnica, eventuali penali in caso di estinzione anticipata del mutuo e, per finire, eventuali oneri in caso di pagamento in contanti, la cosiddetta “provvigione per scarto rateizzato”.
Ecco, quindi, la lista di documenti necessari, da consegnare al proprio commercialista di fiducia o al CAF:
- Quietanze relative alle rate di mutuo pagate nell’anno in corso in relazione alla dichiarazione dei redditi
- Certificato di residenza
- Copia del contratto del mutuo
- Copia del contratto di acquisto della casa
ATTENZIONE: l’assicurazione sull’immobile non è oggetto di detrazione fiscale
In aggiunta alle agevolazioni su interessi passivi e altri oneri accessori, va infine ricordato che in sede di dichiarazione dei redditi valgono ancora nel 2019 alcune importanti detrazioni relative alla ristrutturazione.
Si può cioè ancora detrarre il 50% per spese fino a 96.000 euro, il 65% in caso di interventi di efficientamento energetico, il 50% perl’acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione edilizia per un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, il 36% sugli interventi in giardini, balconi e aree verdi su una spesa massima di 5.000 euro.