Un minore per la normativa italiana
Così come gli adulti, anche un minore risulta essere un soggetto di diritto nel nostro ordinamento, in quanto è dotato della cosiddetta capacità giuridica, cioè dell’attitudine a detenere ed usufruire di diritti e doveri. Differente da questa è, invece, la capacità di agire, cioè quell’attitudine a compiere degli atti giuridici che abbiamo degli effetti determinati, quali acquistare dei diritti oppure assumere dei doveri.
Tale capacità presuppone che il soggetto sia in grado di valutare il significato e la portata dei propri atti e, di conseguenza, si prevede possa essere acquisita soltanto con la maggiore età e quindi col compimento dei 18 anni. Un esempio tipico di tali atti può essere la sottoscrizione di un qualsiasi contratto. Il minore può, dunque, acquistare diritti od assumere doveri soltanto attraverso un legale rappresentante.
Il minore è sottoposto quindi alla potestà dei genitori oppure, in mancanza di questi, è sotto la responsabilità di un tutore, nominato da un giudice tutelare. Il tutore poi potrà svolgere diverse azioni o compiere degli atti giuridici in nome e per conto del minore, su cui ricadranno gli effetti di tali azioni. Ma, nel caso di una successione, cosa implica e qual è la procedura che si segue in genere in tali circostanze?
Soggetti minori ed eventuali eredità
Nel caso un individuo minorenne sia oggetto di un lascito e quindi di una successione, testamentaria o legittima che sia, vi sono alcuni passaggi fondamentali da eseguire. Il primo, essenziale, per i genitori o l’eventuale tutore, è quello di accettare o rifiutare l’eredità. Naturalmente, prima di esprimere tale decisione, si dovrà effettuare una valutazione della convenienza di tale eredità.
Da qui l’opportunità di una perizia svolta da un tecnico e che possa accertare il valore e tipo di lascito. Nel caso, ad esempio, di un immobile, verificarne appunto il valore, l’eventuale presenza di un mutuo o la necessità di interventi edilizi. Solitamente, l’accettazione dell’eredità deve avvenire con beneficio d’inventario. Quest’ultimo, come indicato dall’art. 471 del Codice Civile, è un atto essenziale ed un meccanismo che limita la responsabilità dell’erede (minorenne) a quanto ereditato, nel caso vi siano anche dei debiti del defunto.
In particolare, il “beneficio d’inventario” (in pratica un inventario dei beni del defunto) rappresenta una forma di tutela del soggetto minorenne, in quanto consente di separare il patrimonio di quest’ultimo dai beni che invece si ereditano, senza quindi compromettere il suo patrimonio originario in casi di debiti o altre problematiche.
L’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere pubblico, quindi attraverso dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Nel caso specifico di un minore, si richiede, nell’ipotesi di accettazione dell’eredità, di farlo con tale beneficio d’inventario.
La normativa prevede poi che lo stesso soggetto abbia dieci anni di tempo per accettare tale lascito, tuttavia l’inventario dovrà essere richiesto entro 12 mesi dal compimento del 19° anno di età.
Se ciò non avvenga, allora il minore diverrà erede senza beneficio e quindi il suo patrimonio originario non sarà distinto da quello ereditato, anche in caso di debiti.
Quali sono i rischi per un minore che diventa erede?
Chi accetta l’eredità di un’altra persona subentra sia nei rapporti attivi (ossia nel patrimonio lasciato dal defunto) che in quelli passivi (deve cioè far fronte ai debiti lasciati dal defunto, rispondendone con il proprio patrimonio).
Questa regola può essere causa di gravi pregiudizi per l’erede che non conosce l’effettiva situazione patrimoniale del defunto, potendosi trovare dinanzi a una marea di creditori da soddisfare. Ecco perché spesso, prima dell’accettazione dell’eredità, vengono effettuate una serie di verifiche per scoprire quali sono i debiti giacenti.
Per un minorenne, tuttavia, può essere più difficile effettuare controlli a causa dell’incapacità e dell’inesperienza tipiche di chi è ancora giovane. Proprio perciò la legge mira a tutelarlo, limitando la sua responsabilità per i debiti del defunto. In che modo? Obbligandolo ad accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Cosa significa accettare l’eredità con beneficio di inventario?
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fa sì che l’erede risponda dei debiti del defunto solo con il patrimonio ricevuto in eredità e non con quello personale di cui era già proprietario prima dell’accettazione.
Ad esempio, una persona titolare di una casa che succede al padre e da questi eredita un terreno, risponderà dei debiti del genitore solo con il terreno e non con l’abitazione propria.
Ciò significa che i creditori non potranno sfrattarlo ma, tutt’al più, potranno sottoporre a pignoramento il fondo anche se questo è insufficiente a soddisfare le loro ragioni.
Come fa un minorenne a diventare erede?
Abbiamo detto che l’eredità devoluta a un minorenne può essere accettata, per il tramite del suo rappresentante legale, solo con il beneficio d’inventario; è nulla l’accettazione dell’eredità che il minorenne faccia, sempre per mezzo del suo legale rappresentante, sia in forma tacita sia in forma espressa senza il beneficio d’inventario.
Se, dunque, il minorenne compie un’accettazione (espressa o tacita) senza il beneficio d’inventario, rimane nello stato di “chiamato” e non assume la qualità di “erede”.
Quando un minorenne è chiamato all’eredità, il suo legale rappresentante deve porsi il tema se accettarla o rinunciarvi del tutto.
Con la rinuncia all’eredità, il minore non subentra né nei beni del defunto né nei debiti. Invece, come anticipato, con l’accettazione con beneficio di inventario subentra sia nei beni che nei debiti, ma per questi ultimi risponde solo con i primi (ossia con quanto ereditato).
Per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventare il rappresentate del minore deve prima presentare la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare, che la concede quando ravvisa nell’atto da compiersi ragioni di evidente utilità per il minorenne.
Chi è il rappresentante del minore?
A fungere da legale rappresentante di un minorenne sono entrambi i genitori in via congiunta. Se, però, uno dei due non c’è più o ha perso la potestà genitoriale, il ruolo viene assunto dal solo genitore che esercita la responsabilità genitoriale in forma esclusiva.
Più di rado, quando entrambi i genitori mancano oppure non esercitano la responsabilità genitoriale, accade che il ruolo di legale rappresentante del minorenne venga rivestito dal tutore.
Come si presenta l’istanza di autorizzazione al giudice tutelare per l’accettazione eredità da parte del minore?
In linea di massima, sono necessari i seguenti documenti:
- documento di chi accetta e suo codice fiscale;
- certificato di morte in carta semplice, o dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile in nota);
- copia dell’eventuale testamento (con estremi dell’avvenuta registrazione);
- codice fiscale del defunto;
- copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, se vi sono minorenni o altri soggetti obbligati a ottenere tale autorizzazione.
Nel box sotto l’articolo troverai una possibile formula per la richiesta al giudice tutelare del minore per l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.
L’inventario
Con l’accettazione di eredità con beneficio di inventario, l’erede – o meglio il suo rappresentante – deve effettuare l’inventario dei beni.
Se, però, il legale rappresentante del minorenne effettui l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, ma non compia poi l’inventario, il minorenne è pur sempre erede e ha un anno di tempo, dal giorno del raggiungimento della maggiore età, per compilare l’inventario. Se compila l’inventario, egli beneficia della limitazione di responsabilità per i debiti del defunto; se, invece, non lo compila, diviene erede “puro e semplice” e risponde dei debiti del defunto anche se il loro valore oltrepassa quello dell’attivo ereditario (in sostanza, finisce che l’erede risponde dei debiti ereditari con il suo personale patrimonio).
MODULO / FAC SIMILE
Richiesta autorizzazione accettazione con beneficio di inventario al giudice tutelare
AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI……………
Il/la sottoscritto/a ……………………… (generalità complete e residenza );
nella sua qualità di genitore, esercente la potestà in via esclusiva e legale rappresentante del figlio minore ……………… (generalità complete ) seco convivente;
essendo defunto il propria marito/moglie ………………………. il ………………….
CHIEDE
di essere autorizzato ad accettare con beneficio di inventario, in nome e per conto del figlio minore ……………………………, l’eredità morendo dismessa da ……. …………, nella quale sono ricompresi i seguenti beni: …………………………..
Si richiede l’efficacia immediata.
Luogo e data, …………….
Firma …………….
Allegato: certificato di morte.
N.B. Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere presentata da entrambi i genitori.