Per coloro che vivono in affitto, nel corso di questi ultimi anni, ci sono state diverse importanti novità per quanto riguarda la possibilità di ottenere delle agevolazioni di natura fiscale ed in particolare delle detrazioni Irpef.
Le persone a cui sono diretti gli sconti in oggetto risultano essere una platea davvero diversificata ed ampia che coinvolge, tra gli altri, anche i lavoratori e gli studenti fuori sede.
I benefici previsti, come vedremo nel corso dell’articolo, non sono uguali per tutti, ma tendono a variare in base ad alcuni fattori.
Un importante contributo in questo ambito è stato il piano casa 2014, approvato dall’ex Governo Renzi, che poneva in primo piano una serie di agevolazioni e detrazioni riservate a chi vive in affitto.
Erano infatte incluse nella manovra una serie di detrazioni relative non solo al contratto di affitto in generale (fra le quali uno sconto sull’IRPEF), ma anche sul canone di locazione.
Quello delle abitazioni in locazione, a tal proposito, è un settore che coinvolge una considerevole percentuale di soggetti, dai proprietari di immobili agli affittuari.
Esso è stato materia di svariati interventi normativi che hanno cercato, da un lato, di fornire benefici agli affittuari e, dall’altro, di assicurare il pagamento delle imposte dovute da parte dei proprietari, oltre che naturalmente fornire chiarimenti riguardo l’obbligo di pagare, in alcune circostanze, alcune tasse, come nel caso della Tasi.
Rilancio dell’economia partendo dalla casa
Per aiutare il rilancio dell’economia italiana, il Governo Renzi aveva emanato una serie di decreti per semplificare innanzitutto la gestione dei contratti, e per alleggerire attraverso alcuni tagli il pagamento di Irap ed Irpef.
Per quanto riguarda la gestione degli affitti il Piano Casa prevedeva innanzitutto la possibilità di rimodulare le detrazioni per i canoni di locazione di immobili in affitto sociale. In pratica, si consentiva uno sconto molto più alto sull’Irpef degli alloggi in housing sociale considerati come abitazione principale.
Vediamo ora, in maniera più approfondita, quali sono i soggetti che possono beneficiare delle detrazioni Irpef, in quali casi specifici ne possono usufruire e quali sono i fattori che possono incidere sulla quota dei benefici fiscali ottenuti.
Chiariamo subito che questi vantaggi sono fruibili con importi variabili in base ad alcune circostanze e, nella maggior parte dei casi, solo quando l’immobile in locazione è adibito ad abitazione principale dagli affittuari.
Un primo elemento importante è rappresentato proprio dai fattori che incidono sulla quota dei benefici spettanti: il livello di reddito percepito dai soggetti in affitto ed il tipo di contratto di locazione stipulato (a canone libero o a canone concordato quindi secondo la Legge 431/1998 ed eventualmente anche con adesione alla cedolare secca).
Soggetti e benefici fiscali usufruibili
Gli inquilini di un immobile in locazione, che abbiano adibito lo stesso ad abitazione principale, hanno diritto ad una detrazione di 300 Euro se i redditi complessivi non superano la soglia di 15.493,71 Euro, altrimenti tale detrazione scende a 150 Euro. Non si ha diritto a nessun beneficio, invece, nel caso si superasse il limite di reddito di 30.987,41 Euro.
Queste detrazioni poi possono variare in base alla tipologia di contratto stipulato tra le parti (a canone libero o concordato) e se il proprietario dell’immobile locato aderisce o meno al regime della cedolare secca. I benefici fiscali che abbiamo visto nel caso precedente sono usufruibili solo per i contratti a canone libero.
Nel caso, invece, si un contratto a canone concordato e con adesione (del proprietario di casa) alla cedolare secca, le detrazioni spettanti sono di 495,80 Euro se il reddito annuo degli inquilini non supera i 15.493,71 Euro oppure di 247,90 Euro se il reddito, invece, supera tale soglia. Nessuno sconto fiscale è ottenibile nell’ipotesi di superamento del limite reddituale di 30.987,41 Euro.
Qualora gli inquilini dell’immobile siano giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, è possibile usufruire per i primi tre anni di locazione di una detrazione pari a 991,60 Euro se il loro reddito annuo non supera i 15.493,71 Euro; dal quarto anno in poi, si rientra nei benefici spettanti agli affittuari tradizionali, quindi è possibile ottenere degli sconti fiscali tra i 150 ed i 300 Euro sempre in base alla soglia di redditi percepiti.
Se gli inquilini di un immobile in locazione sono invece lavoratori dipendenti fuori sede e nella nuova località hanno trasferito la residenza, avranno allora diritto, sempre per i primi tre anni, ad una detrazione di 991,60 Euro nel caso il loro reddito complessivo non superi i 15.493,71 Euro annui, altrimenti lo sconto fiscale scende a 495,80 Euro.
Nel caso, invece, si superi annualmente un reddito di 30.987,41 Euro, nessun beneficio è riconosciuto. Oltrepassato il triennio, le detrazioni sono le medesime dei comuni affittuari.
Quanto spetta di detrazione affitto per studenti fuori sede?
La detrazione spetta nella misura del 19% per un massimo di 2.633 euro e può essere scaricata anche se sostenuta dal genitore nell’interesse dei familiari a carico e anche se il contratto di locazione è intestato al genitore che provvede al pagamento del canone.
Pertanto, se il figlio è a carico dei genitori ed il contratto è intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% mentre se il contratto è intestato al genitore la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa.
Ma quali sono i requisiti per la detraibilità delle spese di affitto per gli studenti? In questo caso, le spese di locazione sono detraibili solo se vi è il rispetto di alcune condizioni che sono:
- l’immobile in questione deve essere nello stesso comune in cui ha sede l’università frequentata dallo studente o almeno in un comune limitrofo.
- l’immobile deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza o in alternativa deve trovarsi in una provincia diversa. Per calcolare la distanza, occorre fare riferimento a qualsiasi via stradale o ferroviaria dalla città di residenza a quella in cui è situata l’università. Se almeno uno di questi collegamenti risulta uguale o superiore a 100 chilometri, la spesa affitto è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
Novità spese affitto studenti fuori sede:
Per le spese sostenute nel corso del 2018 e del 2019, gli studenti fuori sede, possono fruire della detrazione canoni d’affitto pagati anche se la provincia di residenza è la stessa di quella in cui è ubicata l’università.
Quali contratti di locazione sono ammessi all’agevolazione?
- Canoni di locazione relativi a contratti privati;
- Canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- Atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, Onlus e cooperative.
- Per quali contratti di affitto non è permessa la detrazione? Per i contratti di sublocazione.
Compilazione 730 detrazione affitto studenti universitari: La spesa per i canoni di locazione di studenti fuori sede va indicata nel Quadro E righi da E8 a E12 con il codice 18 “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”.
Compilazione Unico detrazione affitto studenti fuori sede: Quadro RP rigo RP18.
Spese affitto detraibili 2019 terreni agricoli giovani sotto i 35 anni:
A chi spetta la detrazione? Dal 2014 grazie all’art. 5 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) è stata introdotta una nuova detrazione per i canoni di affitto dei terreni agricoli per i giovani sotto i 35 anni che siano coltivatori diretti o IAP, imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Quanto spetta e qual è il limite massimo detraibile? La detrazione che spetta è pari al 19% sulle spese sostenute nel corso del 2018 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, purché tali terreni siano diversi da quelli posseduti dai propri genitori. Il limite massimo detraibile è di 80 euro per ogni ettaro affittato fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno.
Compilazione Unico e 730: modello 730/2019 rigo E82 indicare il canone massimo da portare a detrazione, nel modello UNICO invece la spesa per i canoni di affitto terreni agricoli va indicato nel rigo RP73.
Detrazione spese affitto Famiglie a reddito basso:
Le famiglie a basso reddito, che affittano una casa per adibirla a prima abitazione ma vivono in una condizione di disagio economico, spetta la detrazione spese affitto famiglie a basso reddito. Tale agevolazione, prevede per i contribuenti titolari di un contratto di locazione stipulato o rinnovato in base alla legge 431 del 9 dicembre 1998, una detrazione IRPEF pari a:
- 300 euro per le famiglie con un reddito complessivo non superiore alla soglia di 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Superata la soglia di 30.987,41 euro non è prevista alcuna detrazione.
Si ricorda inoltre, che l’agevolazione è fruibile anche se il contratto di locazione è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998 o se nel suddetto contratto non è indicato il riferimento alla Legge.
Come si indica la detrazione affitto nella dichiarazione dei redditi? La detrazione spese affitto famiglie a basso reddito va indicata nel modello 730 Quadro E71-E72 nel modello Unico Rigo RP71 – RP72.
Detrazioni spese affitto Alloggi sociali, case popolari ATER:
Le spese di affitto detraibili 730 e Unico per gli alloggi sociali, quindi case popolari ATER ex IACP e del Comune, è una detrazione IRPEF prevista dal decreto sul Piano casa (D.L. n. 47/2014), in vigore per gli anni 2014, 2015 e 2016.
A chi spetta la detrazione sull’affitto degli alloggi sociali? Spetta ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti alla propria abitazione principale.
Quant’è la detrazione affitto alloggi sociali? E’ pari a: 900 euro per i redditi complessivi fino a 15.493,71 e 450 euro per i redditi complessivi da 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro.
Dove inserire la spesa nel 730 e Unico? La detrazione spese affitto alloggi sociali va indicata nel Rigo E1, Codice 4 nel modello 730 e rigo E71 codice 4 modello Unico.
Detrazione Canone convenzionato o concordato:
Sui contratti di locazione a canone concordato o convenzionato, ossia, quelli stipulati sulla base di specifici accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, spetta una detrazione delle spese di affitto pari a:
- 495,80 euro per chi ha un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, per i redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
In questi casi la detraibilità sui canoni di locazione va indicata nel modello 730 Quadro E71-E72 nel modello Unico Rigo RP71 – RP72.
Spese detraibili affitto giovani tra 20 e 30 anni:
Per i giovani che vivono in affitto è prevista la detrazione IRPEF sui canoni di locazione in base al reddito.
Chi può beneficiare della detrazione? I giovani con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, a patto che casa locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
Quanto spetta? Per i giovani in affitto è prevista una detrazione Irpef fissa pari a 991,60 euro solo se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e solo per i primi 3 anni di canone di locazione.
Per quali tipi di contratti? Contratti 4+4, 3+2 e transitori. La detrazione va calcolata sull’intero anno o frazione di anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale da parte del giovane affittuario.
Dove indicare la spesa sul 730 e Unico? La spesa per l’affitto di casa per i giovani inquilini va indicata nel Rigo E1, Codice 3 del 730 e nel Rigo RP71 – RP72 dell’Unico.
Detrazione spese locazione per Lavoratore che si trasferisce nel Comune in cui lavora:
Per il lavoratore che ha trasferito o trasferisce la propria residenza nel comune in cui lavora o i comuni limitrofi nei 3 anni prima a quello in cui richiede la detrazione è prevista la seguente detrazione: Euro 991,60 euro se il suo reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, oppure, Euro 495,80 euro se il reddito è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Per poter fruire della detraibilità delle spese di affitto occorre il possesso dei seguenti requisiti da parte del lavoratore:
- Trasferimento della propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- Che il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
- Trasferimento residenza nel nuovo Comune effettuata da meno di 3 anni dalla richiesta della detrazione. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2018, la detrazione verrà applicata in relazione ai periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.
Compilazione dichiarazione dei redditi per le spese di affitto del lavoratore che si trasferisce per motivi di lavoro rigo E72 del 730 poiché riservato alla documentazione delle spese sostenute per l’affitto di un immobile adibito a abitazione principale e nel Rigo RP71 – RP72 dell’Unico.