Quando si parla di ristrutturazioni edilizie non sempre è chiaro quali spese possono rientrare per beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali.

La prima cosa da chiarire è dunque quali sono gli interventi edilizi che possono godere di detrazioni o in seno alla ristrutturazione o a scopo di risparmio energetico.

Il caso più frequente è quello del rifacimento del pavimento “declinato” nelle varie casistiche: pavimento interno per ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico; pavimento esterno per ristrutturazione o per risparmio energetico.

Il pavimento, infatti, risulta essere tra quegli elementi di un’abitazione che più spesso è oggetto di sostituzione o rifacimento, soprattutto in occasione di più ampi lavori di ristrutturazione che possono riguardare la struttura abitativa nel suo complesso oppure i singoli ambienti.

Le detrazioni fiscali di cui si può usufruire in alcuni casi rientrano nell’Ecobonus e si tratta di quegli interventi diretti al miglioramento dell’efficienza energetica di un’abitazione.

E’ bene chiarire subito che non tutti i tipi di lavori effettuati rientrano nell’Ecobonus; ad esempio il rifacimento dei pavimenti non rientrano tra quelli ammessi a godere delle detrazioni previste. Una importante distinzione riguarda anche la percentuale di queste detrazioni in base alla tipologia di intervento effettuato. Vediamole.

Rifacimento del pavimento interno

Una prima distinzione riguarda il rifacimento di pavimenti interni in abitazione privata o negli spazi comuni condominiali, una seconda distinzione riguarda interventi che abbiano come scopo il risparmio energetico.

1) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, senza altri interventi, le spese sostenute non sono detraibili e i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria.

Infatti, il semplice rifacimento di un pavimento all’interno di un immobile per ragioni estetiche viene considerata dall’Agenzia delle Entrate come manutenzione ordinaria e, di conseguenza, non rientra nei casi in cui è possibile usufruire di benefici di natura fiscale.

2) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata i cui lavori sono complementari al rifacimento, per esempio, dell’impianto idraulico per cui è necessaria la rimozione del pavimento, le spese sono deducibili (comprese quelle per la messa in posa di nuove piastrelle o nuovo pavimento) e i lavori rientrano nella categoria “ristrutturazione edilizia” per cui sono previste le detrazioni fiscali.

In altre parole, quando un intervento inerente la pavimentazione di un immobile fa parte di lavori più ampi e complessi che riguardino l’intera struttura abitativa, allora è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti per i lavori di ristrutturazione (che rientrano nel Bonus Casa).

Lo stesso vale per rifacimenti di pavimenti in seguito alla rottura di una tubatura. Questi sono considerati lavori straordinari ammessi al beneficio.

In questi casi si avrà quindi diritto ad una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per i suddetti lavori, con un limite di spesa previsto per massimo 96.000 Euro ad ogni singola unità immobiliare.

Il beneficio sarà richiesto in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi e se ne potrà usufruire attraverso 10 rate annuali di uguale importo.

3) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, la cui rimozione del pavimento è resa necessaria per effettuare un intervento di riqualificazione energetica dell’abitazione (rifacimento impianto di riscaldamento, impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a condensazione, etc) è possibile beneficiare delle detrazioni sul risparmio energetico e in questo caso anche la posa del pavimento nuovo rientra tra le spese deducibili;

Nell’ipotesi appena analizzata non solo si ha diritto ai benefici previsti dalla normativa, ma anche alla detrazione Irpef riservata alle opere destinate alla riqualificazione energetica di un immobile.

Tuttavia occorre  prestare attenzione ad alcuni requisiti richiesti: quello di trasmittanza termica stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ed il rispetto di alcuni adempimenti fondamentali da parte del contribuente. Ovvero, il pagamento dei lavori attraverso il bonifico parlante e l’invio della documentazione all’Enea.

Un esempio concreto di interventi che possono usufruire di queste detrazioni è quello relativo alle strutture opache orizzontali (quindi pavimenti o coperture) che rispettano i requisiti di trasmittanza termica specificati anche dall’Enea, come ad esempio la sostituzione di un pavimento controterra.

Altra ipotesi concreta e compresa negli interventi oggetto dei benefici, si ha nel caso di lavori effettuati per realizzare i riscaldamenti a pavimento all’interno dell’abitazione.

La detrazione fiscale prevista in questi casi è del 65% delle spese complessive sostenute per ogni singola unità immobiliare e da richiedere al momento della consueta presentazione della dichiarazione dei redditi. Il beneficio sarà distribuito, anche qui, in 10 rate annuali di uguale importo.

4) Nel caso di pavimentazione interna degli spazi comuni condominiali, le opere rientrano nella detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie; in questo caso sono detraibili le spese per la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo e la realizzazione di un nuovo sottofondo.

Si possono detrarre le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni condominiali (anche solo la sostituzione di alcune piastrelle) o per la riparazione/sostituzione dei gradini delle scale condominiali.

In questa circostanza, la detrazione spettante per gli interventi alla struttura condominiale è del 50% delle spese complessive sostenute, in quanto rientrano nelle tradizionali ristrutturazioni edilizie. La procedura per ottenere i benefici fiscali è la medesima di quella richiesta per immobili privati, ma in sede di dichiarazione dei redditi ciascun condomino dovrà presentare la documentazione necessaria, fornita in questo caso dall’amministratore condominiale.

Rifacimento del pavimento esterno

La realizzazione ex-novo o il rifacimento di un pavimento esterno nelle parti comuni di un condominio è sempre un’opera edilizia che gode dei benefici della detrazione fiscale. 

Diverso è il caso di rifacimento di pavimenti esterni di abitazioni private a seconda dei casi:

1) In caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono sempre detraibili;

2) In caso di “semplice” sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono detraibili almeno ché non si compiano altri lavori rientranti nella dicitura di “ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali, quindi per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno occorre:

  • Modificare la superficie dell’area pavimentata sia nella forma che nei materiali; oppure
  • Conservare la stessa superficie e i materiali, ma eseguire altri lavori di ristrutturazione, per esempio se i tubi dell’impianto idraulico passano sotto la pavimentazione esterna del terrazzo o del giardino è necessaria la rimozione del pavimento; in questo caso le spese per il rifacimento anche del pavimento sono detraibili;
  • Non sono previste agevolazioni o detrazioni sul risparmio energetico né per la posa ex-novo, né per la sostituzione di pavimenti esterni, almeno ché non si compiano opere di isolamento di una terrazza o altri interventi specifici comprovanti il risparmio energetico e se questi lavori coinvolgono il rifacimento della pavimentazione esterna allora le spese sono detraibili.

Anche nei casi sopradescritti, la differenza sostanziale tra interventi rientranti o meno nei benefici di natura fiscale si basa sulla tipologia del lavoro effettuato.

Se un soggetto volesse semplicemente sostituire una pavimentazione per esigenze estetiche personali, allora ciò non beneficia delle detrazioni esistenti.

Nel caso in cui invece tale sostituzione fosse compresa all’interno di interventi più ampi e complessi inerenti la ristrutturazione dell’immobile, allora si potrebbe richiedere il beneficio fiscale. Quest’ultimo, nell’ipotesi in esame, è sempre del 50% delle spese sostenute.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, come abbiamo visto, sono ammessi alla detrazione soltanto particolari interventi sui pavimenti esterni e questi possono usufruire di uno sconto fiscale del 65%, a seguito naturalmente di presentazione di documentazione attestante un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica della struttura abitativa.