Tasi inquilini 2019 come funziona il pagamento ed il calcolo della tassa sui servizi indivisibili dei Comuni per gli immobili in affitto adibiti o no all’abitazione principale?
In base alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, la quota TASI affittuari è stata modificata, infatti, dal 1° gennaio 2016 qualora l’unità immobiliare sia locata da un affittuario che la adibisce ad abitazione principale, la percentuale della quota TASI a suo carico, è dovuta interamente dal proprietario dell’immobile.
In caso contrario, la quota TASI dovuta dall’inquilino varia dal 10 al 30%, in base alla percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2019.
Vediamo quindi come funziona il calcolo e pagamento Tasi inquilini 2019, alla luce della nuova normativa.
Tasi inquilini 2019 non residenti:
Tasi inquilini non residenti:
- Se l’unità immobiliare locata non è adibita ad abitazione principale, e per questo non rientra nell’agevolazione TASI affittuari, o se viene affittato un negozio, un ufficio ecc, la TASI è dovuta sia dal proprietario dell’immobile che dall’affittuario, in quote percentuali, ovviamente diverse.
- TASI affittuario senza residenza: la quota TASI affitto, dovuta da chi loca un immobile non adibito ad abitazione principale, varia dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo della tassa sui servizi indivisibili, nella misura stabilita dal Comune.
- Il proprietario o titolare del diritto che affitta, invece, un immobile non adibito ad abitazione principale, è tenuto al pagamento della differenza.
Ad esempio, nel Comune di Roma, l’aliquota TASI Roma inquilini è pari al 20%, per cui l’inquilino paga una TASI al 20% ed il restante 80% è dovuta dal proprietario.
Proprietario ed inquilino, sono quindi chiamati entrambi al pagamento della TASI ma in misura diversa e in maniera autonoma.
Come funziona la TASI affittuari per l’abitazione principale?
La normativa TASI Affittuari, è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2016 che ha previsto una nuova agevolazione fiscale per gli inquilini che affittano l’immobile adibendolo ad abitazione principale.
Qualora quindi l’immobile affittato sia adibito ad abitazione principale da parte dell’affittuario, la quota TASI a suo carico, non è più dovuta ma diventa a carico del proprietario con una percentuale che va dal 90% al 70% della tassa secondo quanto è stato deliberato dal comune in cui risiede l”immobile.
Come funziona la TASI affittuari per l’abitazione principale?
Nel caso in cui l’unità immobiliare non di lusso, per cui sono escluse quelle rientranti nelle categoria catastale A1, A8 e A9, sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal proprietario dell’immobile, nella percentuale – aliquota TASI, stabilita dal regolamento relativo al 2019, sempre se l’aliquota non è pari a zero.
Tasi inquilini 2019: come si paga?
Tasi inquilini 2019 non residenti come si paga? L’inquilino che affitta ed utilizza un immobile non come abitazione principale, ai fini di calcolo TASI affittuari, deve calcolare la base imponibile applicando la relativa aliquota TASI stabilita dal Comune.
Per determinare la quota da lui dovuta, l’affittuario deve tenere conto della posizione del proprietario – locatore, in quanto il calcolo deve avvenire sempre mettendosi “dal lato del proprietario”, anche se si è inquilini.
Per cui se il proprietario sull’immobile in affitto, deve la Tasi come seconda casa o come ufficio o negozio, si deve utilizzare l’aliquota TASI ”Altri Immobili”.
Come si paga la TASI affittuari? L’inquilino ed il proprietario, sono responsabili del pagamento della propria quota, per cui non può accadere che la TASI non versata dall’inquilino, possa ricadere sul proprietario, o viceversa.
Diverso, invece, è il caso di più inquilini, infatti, tra tali soggetti la responsabilità TASI è in solido, ciò significa che se uno dei due affittuari è inadempiente, il Comune può richiedere il pagamento della quota TASI affittuari ad uno qualsiasi di essi o addirittura a tutti.
Il pagamento della TASI affittuari si effettua tramite modello f24 codice tributo TASI 3961 altri immobili, oppure, con bollettino postale TASI.
TASI affitto immobile di durata superiore o inferiore a 6 mesi:
Nel caso in l’utilizzo dell’immobile in affitto sia inferiore a 6 mesi, la TASI è interamente dovuta dal proprietario – locatore.
Quando la detenzione invece è superiore a 6 mesi, è dovuta dall’affittuario la propria quota TASi, in base alle aliquote fissate dal Comune.
Ultime novità sulla TASI:
Quali sono le ultime novità TASI? Le più importanti novità, introdotte dalla nuova Legge di Stabilità 2019 TASI sono state:
dal 2019 le aliquote tasi e IMu possono essere aumentate dai Comuni.
- Tasi abitazione principale: a seguito dell’entrata in vigore dal 1°gennaio 2016 della Legge di Stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208 pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015 – Suppl. ordinario n. 70, la Tassa sui servizi indivisibili dei Comuni non è più dovuta sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, dall’utilizzatore e dal sui nucleo familiare, fatta eccezione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero, gli immobili di lusso.
In questa nuova esenzione TASI prima casa, vi rientrano anche le seguenti unità immobiliari:
- Le Unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Nella suddetta esenzione, vi rientrano anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche senza requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- La casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, polizia, militari, vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica;
- La sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze.
Per le suddette unità immobiliari, assimilate ad abitazione principale, l’esenzione TASI è concessa solo se il soggetto passivo, presenta al Comune, la relativa dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2018 per il 2017).
- La sola unità immobiliare ad uso abitativo + relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata. Affinché sia legittimata l’esenzione TASI, l’anziano o disabile, o persone delegata, deve presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno.
- Tasi inquilini: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto che destina detto immobile ad abitazione principale non di lusso, la TASI è interamente dovuta dal proprietario nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2018.
- TASI comodato d’uso gratuito: per chi concede in comodato d’uso l’immobile a parenti entro il 1° grado, genitori-figli, e qualora sussistano anche gli altri requisiti per il riconoscimento della riduzione TASI, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50%.
- TASI canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, ai fini di calcolo TASI, l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta, del 25%.